DOMANDE FREQUENTI

L’utilizzo del termine Diploma quale titolo di studio avente valore legale in Italia è rilasciato a conclusione di un percorso scolastico da scuole statali e paritarie (Legge 10 marzo 2000, n° 62, comma 6) in quanto si attengono ai programmi stabiliti dal Ministero dell’Istruzione e si avvalgono di professori abilitati all’insegnamento dallo stesso Ministero.
Non esiste a tutt’oggi una regolamentazione ufficiale e definita che consenta anche ad altre tipologie di Scuole di formazione, che non rientrino in quelle riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca (M.I.U.R.), di utilizzare il termine Diploma quale comprova del completamento del percorso di studi.
Per definizione il Diploma è un attestato rilasciato da un’autorità pubblica, idoneo a conferire un titolo di studio, o un diritto.
Tuttavia spesso accade che tale termine venga utilizzato anche da enti formativi che non abbiano i requisiti formali e sostanziali e i dovuti riconoscimenti da parte del Ministero.
Il termine quindi consentito al termine di un percorso di formazione è quello di Attestato di Frequenza al Corso di Formazione Professionale.
A tutt’oggi non ci risulta che siano stati presi provvedimenti tali da modificare un modus operandi spesso legato all’uso e alle consuetudini non supportati dalla conoscenza della regolamentazione.
Link di riferimento:
http://www.nrpitalia.it/DiplomaIstrProfessionale.php   si possono trovare tutte le indicazioni che descrivono le caratteristiche generali del Diploma di istruzione professionale e della Qualifica di istruzione professionale, chi rilascia le certificazioni, cosa si certifica, i criteri di valutazione, spendibilità del titolo e le caratteristiche del percorso di studi con i principali indirizzi previsti.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/cm51_10  altre informazioni relative ai diplomi.

Siamo perfettamente consapevoli che oggi nel nostro paese esercita un altissimo numero di professionisti olistici che non hanno nessun tipo di obbligo e che sono comunque bravissimi e preparatissimi. La nostra scelta di introdurre il lavoro personale come requisito per rimanere iscritti è stata attentamente valutata e trova ragione d’essere per il semplice fatto che configurandoci come associazione di categoria professionale istituita ai sensi della legge 4/2013 abbiamo facoltà di rilasciare ai nostri iscritti che dimostrino di averne i requisiti, un Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi. Tale dichiarazione dovrà fondarsi su parametri stabiliti a monte e soprattutto valutabili oggettivamente. Per affermare che un professionista eroga dei servizi di qualità dobbiamo affidarci a criteri condivisi e compartecipati di provata fondatezza. La nostra mission è quella di tutelare il fruitore dei servizi offerti dai nostri iscritti, il lavoro personale non è il solo requisito richiesto. Un altro criterio di valutazione si fonda sulla “revisione professionale” che obbliga il professionista periodicamente a dimostrare realmente i suoi standard di qualità e qualificazione professionale dei servizi erogati ad altri professionisti abili e competenti (i revisori). Il cliente invece si affida all’Associazione di Categoria Professionale che vigila attentamente sui requisiti richiesti.
Per rendere più chiare l’idea facciamo un esempio: tutti gli alimenti sono commestibili e sicuramente di ottima qualità, ma solo alcuni di questi che subiscono dei controlli più accurati da parte di specifiche organizzazioni possono essere definiti “biologici”.

Sicuramente il concetto di revisione professionale è un concetto veramente innovativo per questo non ne ha mai sentito parlare prima. La nostra associazione è la prima organizzazione italiana a essere gestita interamente da Professionisti Olistici e come tale si fonda su principi innovativi e rivoluzionari. La revisione sostituisce il passato istituto dell’educazione continua professione che può funzionare ancora per le professioni del “vecchio mondo”. Nel sistema olistico il cambiamento è talmente veloce e istantaneo che le regole devono assolutamente seguire il flusso trasformativo, altrimenti escono subito dalla scena per diventare retrograde e vetuste. Per gli operatori del settore olistico è quindi rilevante, non tanto la documentazione cartacea, quanto le reali competenze acquisite nel campo. Il momento della revisione, per noi, è un momento molto importante perché ci da modo di confrontarci attivamente con altri professionisti competenti ed esperti e mettere a punto le nostre ricerche, i nostri metodi e i nostri modelli sperimentati durante l’attività professionale.

Per riprendere la metafora della macchina, la cui revisione del mezzo ha lo scopo di tutelare sia il conducente che gli altri automobilisti, garantendo dei sistemi di sicurezza ad alta efficacia e di comprovata efficienza, allo stesso modo la revisione professionale dei nostri specialisti si prefigge come scopo principale la tutela ed il collaudo delle concezioni olistiche adottate in modo tale da assicurare ai clienti dei nostri iscritti la dimostrata validità delle metodologie olistiche adottate e la fondatezza dell’effetto delle tecniche proposte.