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ELENCO SOCI UNI-PRO

 

L’UNI-PRO, quale associazione che riunisce professionisti del campo olistico provenienti dalle più svariate discipline che, com’è noto, sono estremamente numerose nel settore, si impegna con dedizione, oltre che in tutte le azioni finalizzate alla crescita professionale ed al riconoscimento dei soci professionisti, anche nell’attività di necessaria delucidazione sulle effettive funzioni e competenze delle diverse figure professionali olistiche.

In particolare, l’UNI-PRO ha intercettato e si fa promotrice del bisogno, da più parti evidenziato, di distinguere e ben definire due delle professioni olistiche più conosciute e che, grazie all’incessante lavoro di interpretazione delle istanze comuni relative alla necessità di addivenire ad un’opportuna omologazione delle due figure professionali, sono oggi riconosciute nell’Operatore Olistico e nel Counselor Olistico.

È, infatti, indubbio che un’opera di omologazione si profila quale azione essenziale per arrivare, se non alla precisa individuazione delle due figure professionali, almeno alla loro inequivocabile definizione tramite elementi facilmente riconoscibili.

Ed è per questa via che l’UNI-PRO è giunta all’identificazione di due elementi distintivi che facilitano la differenziazione tra le due anzidette professioni permettendo anche il più agevole inserimento di diverse attività e discipline all’interno di una delle due figure.

I due elementi distintivi si configurano nella competenza olistica e nella competenza consulenziale-relazionale. La figura dell’Operatore Olistico raccoglie tutti i professionisti che padroneggiano una tecnica olistica ma che non possiedono competenze consulenziali-relazionali. Il Counselor Olistico è invece il professionista che, oltre a conoscere ed applicare una o più tecniche olistiche, ha competenze nel campo consulenziale-relazionale.

Facciamo alcuni esempi per rendere l’idea:

1 – Un Naturopata viene normalmente inserito nel registro degli operatori olistici. Ma se fosse in possesso di un diploma di Counselor (oppure dimostrasse delle competenze consultivo/relazionali attraverso la sua formazione in PNL, Coaching, oppure se avesse una laurea in psicologia o in pedagogia o equipollenti), potrebbe transitare nel registro dei Counselor Olistici.

2 – Un consulente filosofico o pedagogico non rientra nei nostri registri di attestazione sebbene abbia competenze consuntivo/relazionali. Ma se avesse dimostrate competenze olistiche (per esempio insegnasse yoga, oppure avesse frequentato una scuola di ayurveda o di medicina tradizionale cinese, oppure riflessologia, massaggio, radionica, ecc…) potrebbe essere inserito nel registro dei Counselor Olistici.

3 – Se un Professionista avesse frequentato una scuola di Counseling Olistico, in questo caso sarebbe già in possesso di entrambe le competenze (Competenze Olistiche e Competenze Consultivo/Relazionali). Pertanto rientrerebbe direttamente nel registro dei Counselor Olistici.

La riforma dei registri si è resa necessaria per incentivare altre figure professionali di confine ad avvicinarsi sempre più alla visione olistica di cui siamo indubbiamente promotori.

 

ELEMENTI COMUNI e DIFFERENZE:

•Operatore – Counselor Olistico