Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

ecco una sintesi dei provvedimenti del decreto governativo del 17 marzo 2020che può riguardare molti operatori/consulenti e insegnati DBN.

Riportiamo in fondo l’art. 27 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18

Per quel che riguarda noi operatori dbn:

a)      L’indennità decretata è di 600 € per il mese di marzo 2020; si presume che la precisazione nel decreto del mese di marzo(in quanto mese di vigenza di limitazioni all’esercizio della professione) implichi il fatto che si tratti di un importo mensile reiterabile anche nei mesi futuri nel caso in cui il fermo fosse prolungato. Ma non è scritto, quindi è demandato ad eventuali decreti futuri.

b)     L’indennità è riservata a:

        1) chi aveva la p.iva attiva alla data del 23 febbraio 2020

        2) non è pensionato

        3) non è iscritto ad altra forma previdenziale obbligatoria (esclusi quindi i dipendenti)

c)      la somma non concorre alla formazione del reddito, quindi è esentasse.

Come si richiede l’indennità?

Sarà erogata dall’Inps a cui si deve presentare domanda con le modalità che l’Inps renderà note nei prossimi giorni. Per cui bisogna attendere le informazioni dall’Inps.

Attenzione! Visto che la somma massima erogabile è di 203,4 milioni di euro per il 2020, c’è il rischio che non tutte le domande siano soddisfatte. È probabile che le domande siano da presentare per via telematica (internet) ed è possibile che si debba correre per arrivare prima che la somma si esaurisca. Per cui chi è in difficoltà a gestire internet si assicuri l’aiuto di qualcuno più esperto che all’occorrenza possa dare un supporto pratico (chiedete a qualcuno – parenti o amici – di aiutarvi se necessario).

Non è detto che succeda; cercheremo di avvisarvi per tempo.

Vi sono altri provvedimenti nel decreto che possono fornire sostegno economico di vario tipo ai ns. soci, ad esempio “il fondo per il reddito di ultima istanza” previsto dall’art. 44 che riportiamo sotto, con un limite di spesa di 300 milioni di euro e gestione delegata al Ministero del Lavoro (che deve emanare i decreti entro 30 giorni).

Il Movimento si è attivato su questo terreno per agevolare i soci e cercheremo di tenervi informati sulle direttive generali e i provvedimenti che interessano tutti i soci.

Per le questioni particolari che riguardano solo alcuni (Naspi, proroga affitti, sostegno ai lavoratori dipendenti e/o al personale sanitario, bonus per i genitori ecc.) vi preghiamo di rivolgervi ai vs. commercialisti o ai patronati perché non rientra nelle ns. competenze e attribuzioni una assistenza specialistica.

In altre parole non abbiamo tempo e modo di approfondire adeguatamente tutti gli aspetti delle reiterate nuove disposizioni e non vogliamo rischiare di darvi informazioni inattendibili e/o errate o in ritardo.

ecco gli articoli citati:

Art. 27 (Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nontitolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

 Art. 44 (Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l’anno 2020. 2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3.

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