Discipline Bio Naturali e Leggi Regionali

In tempi recenti il mondo olistico si trova di fronte ad una grande confusione terminologica e divulgativa anche a causa di enormi lacune riguardo alla legislazione vigente e alla sussistenza di convinzioni basate su informazioni ormai obsolete, in un panorama formativo e lavorativo in continua evoluzione e mutamento.
 Si denota ad esempio la tendenza ad effettuare una distinzione tra associazione
  professionale, di categoria ed associazione culturale.
A tal fine intervenire, perché l’informazione – se pur tecnica e specifica – deve essere oggettiva e non manipolatoria.
 Nello specifico, alcuni enti si autodefiniscono “Associazione professionale di categoria
 giuridicamente riconosciuta” lasciando così intendere nella migliore delle ipotesi che i loro
 associati siano tutelati e garantiti nella loro professionalità da un organo in qualche modo
 abilitato a dichiararne più efficacemente la competenza. Qui siamo di fronte ad
 una aberrazione giuridica: poiché non esiste una natura giuridica specifica per le
 associazioni di categoria, di conseguenza non esiste neppure un regolamento ministeriale.
 Disponiamo tuttavia di indicazioni frammentate derivanti da alcune norme (vedi ad esempio l’articolo 26 del D.Lgs. 206/2007) e di altre indicazioni di massima contenute in
 proposte di legge (che naturalmente nessuno sa se diventeranno mai legge dello Stato). Così dunque un’associazione senza fini di lucro si ‘autodefinisce’ associazione di categoria rispettando, attraverso il proprio statuto, i propri regolamenti interni, il codice deontologico, i parametri indicativi forniti ad
 oggi dalla normativa (D. Lgs. 206/2007). La differenza tra un’associazione culturale ed un’associazione di categoria, entrambe rientranti nella macro-categoria delle associazioni senza fini di lucro, è insita nella modalità della struttura (caratteristiche dei soci, requisiti, formazione permanente, etc.).
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reputiamo corretto
 Parlando di professionisti e di lavoro autonomo in campo olistico e più precisamente delle discipline bio-naturali si possono fare alcune considerazioni.
Sappiamo che, in base all’art. 2229 del Codice Civile, “la legge determina le professioni
  intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o
elenchi”. E’ da intendersi “la legge dello Stato”, NON una legge regionale, esulando dalle competenze delle Regioni l’istituzione di figure professionali per l’esercizio delle quali sono obbligatori determinati requisiti.
Le Regioni però, “(…) nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato (…)”emanano norme su alcune materie, tra le quali “(…) istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica (…)” (art. 117 della Costituzione). Proprio per questi motivi alcune Regioni hanno approvato norme che riguardano le discipline bio naturali e, tra quelle ancora in vigore, citiamo la Legge Regionale Lombarda del 1 febbraio 2005 n. 2 (“Norme in materia di discipline bio-naturali”) e la Legge Regionale Toscana del 2 gennaio 2005 n. 2 (“Discipline del benessere e bio-naturali”).
La sopracitata legge lombarda, proprio all’art. 1 – comma 1, esordisce dichiarando che “La presente legge ha lo scopo di valorizzare l’attività degli operatori in discipline bio-naturali, al fine di garantire una qualificata offerta delle prestazioni e dei servizi che ne
  derivano. ”L’intendo è quello, quindi, di “valorizzazione” e di “qualificazione” dell’attività1 e, per ribadire che ci si muove in una ambito non disciplinato dalla Stato, aggiunge subito al secondo comma dello stesso articolo una chiara definizione delle dbn come “attività pratiche che hanno per finalità il mantenimento del recupero dello stato di benessere della persona (…), non hanno carattere di prestazioni sanitarie, tendono a stimolare le risorse vitali dell’individuo attraverso metodi e elementi naturali la cui efficacia sia stata verificata nei contesti culturali e geografici in cui le discipline sono sorte e si sono sviluppate.” Nessuna finalità sanitaria e, quindi, nessuna “invasione” di ambiti di attività di altri professionisti operanti in forza di una regolamentazione statale.
Onde poi evitare la possibile accusa di aver istituito una nuova figura professionale con
   possesso di requisiti vincolanti, all’articolo 2, comma 3, a proposito dell’istituzione del
   Registro degli operatori in discipline bio-naturali, recita: “L’iscrizione nel registro non costituisce comunque condizione necessaria per l’esercizio dell’attività sul territorio regionale da parte degli operatori”.
Accanto al Registro degli operatori in dbn, suddiviso in sezioni corrispondenti alle diverse discipline2, all’art. 3 è previsto anche un Registro degli enti di formazione, istituito presso la Giunta regionale, l’iscrizione nel quale “(…) costituisce condizione per l’accreditamento degli enti di formazione in discipline bio-naturali, pubblici e privati, in possesso degli standard qualitativi e dei requisiti organizzativi stabiliti in ambito regionale, nonché per il riconoscimento dei precorsi formativi gestiti dagli enti medesimi.”
Va a ciò aggiunto per completezza che solo alcune discipline olistiche sono comprese in questa profilazione. Di seguito l’elenco:
 1. Biodanza (900 ore in 3 anni);
2. Craniosacrale Biodinamico (350 ore + ore relative al modulo su “area comune”);
3. Essenze Floreali (600 ore);
4. Kinesiologia specializzata (diploma di scuola media superiore + 1677 ore in 5 anni);
5. Massaggio olistico (400 ore);
6. Naturopatia (900 ore in 3 anni);
7. Training del benessere/bio-naturopata (600 ore);
8. Ortho-bionomy (450 ore in 3 anni);
9. Pranopratica (600 ore);
10. Qi Gong (450 ore);
11. Reiki (300 ore);
12. Riflessologia (500 ore);
13. Shiatsu (500 ore);
14. Jin Shin Do (675 ore);
15. Tuina (650 ore);
16. Watsu (600 ore).
 Solo alcune di esse sono poi state inserite nel QRSP3 (Quadro Regionale degli Standard Professionali della Regione Lombardia), e precisamente: Shiatsu, Riflessologia, Pranopratica, Naturopatia, Tuina, Qi-Gong, Watsu, Ortho-bionomy, Jin Shin Do, Biodanza, Reiki e Kinesiologia.
In ogni caso l’approvazione della legge nazionale del 14 gennaio 2013 n. 4 dal titolo “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”, ha determinato un minor interesse attorno alle leggi regionali sulle DBN e un aumento del “peso” delle Associazioni Professionali. Trattandosi comunque di Associazioni Professionali relative a professioni non regolamentate, l’adesione alle stesse resta libera e volontaria per il professionista, che è, di fatto, sottoposto all’unico obbligo (da parte della legge 4/2013), di far menzione della legge stessa “in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (…)” e l’inadempimento rientra “tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice” (Art. 1 comma 3).
Va da sé che parlando di professioni “libere”, non sarà obbligatorio né farsi Certificare le Competenze (da Regioni/Stato), né farsi rilasciare una Attestazione di Qualificazione Professionale (dalle Associazioni Professionali), con o senza Certificato di Qualità UNI (o UNI EN ISO, etc.), ma sarà solo obbligatorio far menzione della legge 4/2013 “in ogni documento e rapporto scritto con il cliente (…)” e l’inadempimento rientra “tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed e’ sanzionato ai sensi del medesimo codice” (Art. 1 comma 3). Alcuni Operatori seguiranno, volontariamente, invece entrambe le vie: Certificazione di Competenza (ottenuta una tantum) e Attestazione di Qualificazione Professionale (confermata annualmente dalle Associazioni Professionali, previa documentazione degli aggiornamenti seguiti) con eventuale Certificazione di Qualità (anch’essa ricorrente).
FONTI
Studio Malnati di Malnati Pietro Counseling e Coaching, con Specializzazione in Discipline Orientali, Olistiche e Bio Naturali (Libera Professione ai sensi della Legge n. 4/2013)
ENTE ITALIANO DI NORMAZIONE
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE ESPERTI QUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE
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