super green pass

In pratica tutto resta come prima

 

Dopo la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale invieremo una 2a comunicazione solo se saranno state inserite variazioni di rilievo in relazione al settore di ns. interesse.

 

Il “super green pass” diventerà obbligatorio dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 anche nel settore privato e anche per i liberi professionisti. Quindi anche per gli operatori DBN.

Considerazioni:

Il libero professionista lavora:

a) per sé stesso (in genere da solo)
b) in rapporto con un cliente (in genere un privato cittadino)
c) senza limitazione di luogo né orario (su appuntamento)

quindi cosa dovrebbe fare? valutiamo i diversi casi:

1) Opera presso un proprio studio professionale: dovrebbe esibire/controllare il green pass a sé stesso al momento dell’accesso al luogo di lavoro; inutile visto che è già al corrente della propria situazione; ovvero se è vaccinato o guarito deve solo attivare l’app. In caso contrario deve scegliere se fare un tampone ogni 2-3 giorni oppure rischiare una sanzione dai 600 ai 1.500 € come “lavoratore” senza green pass o una sanzione dai 400 ai 1.000 € come datore di lavoro che non attiva i controlli. O magari tutt’e due le sanzioni?  Ma chi può effettuare un controllo? Il cliente può non venire ma non può fare il controllo.

2) Opera presso lo studio professionale di un collega o condiviso; il titolare dello studio dovrebbe verificare la sua situazione chiedendogli di esibire il green pass. Le sanzioni in difetto sono in questo caso suddivise tra i 2 soggetti, professionista come lavoratore 600-1.500 €, titolare dello studio 400-1.000 €. Ma chi può effettuare un controllo? Il cliente può non venire ma non può fare il controllo. Un ipotetico pubblico ufficiale che è molto improbabile possa “capitare” nello studio “per caso”.

3) Opera presso la propria abitazione. In pratica l’abitazione del professionista svolge la funzione di studio professionale. Tutto come al punto 1) solo che la possibilità di un controllo casuale di un pubblico ufficiale è ancora più remota.

4) Opera presso abitazione di terzi; come al caso 2) con il titolare dell’abitazione nel ruolo di titolare dello studio.

5) Opera presso l’abitazione del cliente.In questo caso è il cliente che sarebbe tenuto a verificare che il professionista che accede alla propria abitazione sia in possesso del green pass. Se non lo fa rischia una multa tra i 400 e i 1.000 €. Ma in questo caso l’eventualità di un controllo è ancora più remota.

6)  Opera presso una palestra, centro benessere o la sede di una associazione (o anche un hotel o un B&B); la responsabilità del controllo del green pass è a carico del titolare e/o il gestore della palestra, centro o associazione ecc.. Ma in questo caso non è cambiato nulla rispetto prima.

Il punto debole di tutto questo sistema sta nella domanda: chi controlla il controllore?

Teniamo conto che: “La sanzione è irrogata dal prefetto” e “i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni …… trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.”

In altre parole occorre che il soggetto che rileva la violazione (sia del professionista che del titolare) “metta agli atti” il fatto e lo trasmetta al prefetto perché sia irrogata la sanzione.

Ma chi è il soggetto nella casistica sopra elencata che rileva la violazione, stila un verbale dell’evento e lo trasmette al prefetto?

Il professionista stesso? Il titolare dello studio? Il cliente? Il proprietario dell’abitazione?

Un pubblico ufficiale (vigile urbano, carabiniere ecc.) di passaggio?

Non il cliente (salvo per prestazioni presso la sua abitazione in quanto titolare dell’appartamento)

Ci sembra molto improbabile che questa normativa cambi il rapporto tra il professionista e l’utente del servizio.

Come prima se c’è una sintonia rispetto ai principi e alle modalità di tutela della salute l’incontro si fa, in caso contrario si rinuncia.

In altre parole si tratta di proporre al cliente le modalità in cui si svolgerà la prestazione del servizio e metterlo in condizione di accettarle o rifiutarle, prima ancora di incontrarlo e in questo modo mettersi al riparo da eventuali violazioni.

Quindi, al di là del decreto e delle minacciate (irrealistiche) sanzioni, tutto si svolgerà come prima, anche nel caso 6) in cui l’ipotesi di un controllo di un pubblico ufficiale, per quanto remota, è pensabile.

 

Per la gestione di gruppi (insegnamento, formazione, lezioni collettive ecc.) la casistica è analoga:

7) Presso il proprio studio professionale; come al punto 1)

8) Presso uno spazio di un collega; come al punto 2)

9) Presso la propria abitazione; come al punto 3)

10) Presso uno spazio privato di un partecipante o di un terzo). Non è una ipotesi frequente ma nel caso restano validi i punti 4) e 5)

11) Presso una palestra, un centro, un hotel, una sede di associazione ecc. Idem come la punto 6).

Per quanto riguarda il cliente/socio/partecipante:

a) Il green pass non è richiesto al cliente dell’operatore dbn salvo nel caso 6)

b) Il green pass non è richiesto al partecipante ai gruppi salvo nel caso 11)

Condividi: