Operatore Olistico e Camera di Commercio

Un parere MISE del 2013 ( Protocollo N. 39544 del 07 Marzo 2013) ha rilevato la possibilità fiscale di iscrizione alla camera di commercio per questa tipologia di attività, poiché concorre in maniera rilevante al fatturato della struttura che permette ad autonomo di lavorare. Quindi secondo questo parere del Ministero dello Sviluppo Economico, esiste la possibilità che un operatore olistico in trattamenti e massaggi benessere che vada a lavorare per una o più strutture, debba iscriversi alla camera di commercio, probabilmente sezione artigiani (o commercianti) con l’obbligo dell’INAIL e l’iscrizione alla cassa previdenziale inps artigiani o commercianti invece che nella gestione separata. Però questo è solo un parere. In tutti casi da noi analizzati, ogni operatore olistico che svolge questa tipologia di lavoro lo fa sempre senza iscrizione alla camera di commercio e quindi da libero professionista vero e proprio iscritto alla gestione separata INPS.

Salvo eventuali circolari future dell’Agenzia Delle Entrate o eventuali modifiche di leggi, come l’ultimo DDL Stabilità, la regola permane la prima citata: apertura p.iva, no iscrizione camera di commercio e iscrizione gestione separata INPS. Altro: questa tipologia di attività è associabile con tutte le altre che citeremo e riguardanti il solo libero professionismo. Quindi è fattibile ad esempio svolgere attività di massaggi e trattamenti presso strutture e allo stesso tempo avere uno studio privato. E’ fattibile lavorare in strutture, avere uno studio e lavorare a domicilio.
Ancora qualche informazione ufficiale…
Se il tuo intento è aprire uno studio privato di massaggi olistici presso un apposito locale ufficio/studio privato?
Aprire uno studio privato in un apposito locale A10, significa lavorare in un locale accatastato per ospitare l’attività di ufficio/studio privato. Si può prendere un locale in affitto, oppure avere un locale di questo genere, di proprietà (quindi che lo possiedi).
Questa tipologia di lavoro ricade sempre nell’attività di libero professionista. Apri p.iva, sempre con codice 96.09.09 e non è richiesta l’iscrizione alla camera di commercio ma è obbligatoria l’iscrizione alla gestione separata INPS.
Anche se non esiste una regola generale (visto che manca una regolamentazione statale uguale per tutte le regioni di Italia), un’attività del genere POTREBBE RICHIEDERE LA SCIA, ma solo se intervieni a livello strutturale sul locale.
Perché la norma vuole che solo le attività aperte al pubblico in locali commerciali  e quindi che si iscrivono in C.C.I.A.A. abbiano l’obbligo della SCIA.
Chi apre uno studio olistico privato non ne ha bisogno. Visto che non servono nulla osta sanitari. Ci sono casi in cui erroneamente viene richiesta perché i comuni confondono sempre l’attività olistica con quella estetica. Se il Comune insiste erroneamente su questo come già è successo a qualche nostro iscritto, allora è opportuno avvalersi di un buon avvocato che, con relativa documentazione, può sbloccare la situazione di stallo in maniera favorevole.
La regola principale che è tu vai svolgere un’attività che non rientra nell’estetica e nel campo medico terapeutico quindi la sola agibilità dei locali, con relativa documentazione che certifica questo, dovrebbe bastare.
Sulla SCIA ribadiamo che serve sempre quando si apre un attività aperta al pubblico, ma lo studio privato lavorando su appuntamento e trattandosi di attività da libero professionista non ne ha bisogno. Tu hai il diritto di lavorare e aprire uno studio di questo tipo, perché e come aprire uno studio  di webmaster, architetto, avvocato etc. Quindi ti serve la sola agibilità dei locali. Tu non prescrivi ricette mediche, non utilizzi medicine, strumenti al di fuori del lettino e degli olii e loro per capirlo hanno bisogno che glielo spieghi per bene.
NB:
APRIRE UNO STUDIO OLISTICO PRIVATO IN APPOSITO LOCALE A10 COME IMPRENDITORE E’ POSSIBILE. NON OBBLIGATORIO. E’ SOLO UNA POSSIBILITA’ (anche se spesso controprodicente)
Stessa situazione del punto precedente, a livello di locale e requisiti igienico sanitari. Il codice ateco è sempre il 96.09.09.
La differenza sta che non è un’attività da libero professionista, ma DA IMPRENDITORE, quindi è necessaria l’iscrizione alla camera di commercio, sezione artigiani (tendenzialmente più idonea rispetto a quella commercianti) e servirà anche l’iscrizione all’ INAIL, soprattutto perché un’attività del genere si apre se si vogliono inserire dipendenti a svolgere i servizi che si propongono.
E ovviamente sarà obbligatorio anche applicare le vigenti normative e in tema di sicurezza sul lavoro, che prevedono la nomina di un responsabile e la stesura di un documento sui rischi lavorativi, la presenza di estintori e altro.
Un’attività del genere implica 1 problema:
SCIA = ISCRIZIONE C.C.I.A.A. = PROBLEMA DI ISCRIZIONE
Praticamente questa attività ricade nell’artigianato perché ne possiede molti requisiti, ma allo stesso tempo l’albo degli artigiani richiede praticamente sempre una qualifica. Di conseguenza SPESSO ti bloccano l’iscrizione. SOLUZIONE? Optare per la sezione COMMERCIANTI, come già successo spesso in Piemonte dove
addirittura centri massaggi thai aperti al pubblico si sono iscritti fra i COMMERCIANTI.
Riferimenti normativi artigianato qui: Legge 443/1985
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Discorso diverso si fa per un Centro massaggi olistici aperto al pubblico.
Un centro olistico aperto al pubblico, quindi centro di soli trattamenti olistici, o un centro di massaggi olistici di esclusivo benessere, sono attività aperte al pubblico, quindi attività che richiedono sempre l’iscrizione alla camera di commercio e la SCIA.
Se apri un’attività dove vengono svolti anche massaggi su zone scoperte con olii, il codice ateco giusto da scegliere è il 96.04.10, che identifica, soprattutto grazie agli studi di settore che abbiamo studiato per anni, attività di centri benessere, anche se effettuano solamente massaggi benessere.
Se apri un’attività di soli trattamenti olistici, che possono essere tutti quei trattamenti che si svolgono sempre su cliente vestito (shiatsu, antistress office massage, pranoterapia etc.) dire a priori che il codice sia il 96.04.10 è erroneo.
In entrambi i casi potrebbe anche andare bene il 96.09.09.
Queste cose le vede un commercialista esperto confrontando questo ragionamento, con il regime fiscale che vuole adottare l’operatore, quindi con la possibilità o meno di dover obbligatoriamente rispettare gli studi di settore relativi ad un codice ateco,
invece che un altro.
ISCRIZIONE C.C.I.A.A., si o no? Quando?
Stessa situazione di prima: se ti bloccano l’iscrizione fra gli artigiani per ovvi motivi esposti, si opta per la COMMERCIANTI.
Comunque uno dei motivi per cui ad oggi si aprono più facilmente studi privati olistici è perché i centri massaggi aperti al pubblico quasi sempre richiedono la figura di una persona con qualifica di estetista. Serve quasi sempre obbligatoriamente salvo casi rarissimi.
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Se analizziamo tutti questi aspetti è facile rendersi conto di come la questione non si ponga relativamente al singolo operatore in un rapporto di lavoro autonomo, ma qualora l’operatore voglia svolgere una attività con caratteristiche imprenditoriali o in esercizio pubblico, nella modalità di attività commerciale (negozio o centro benessere).
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