Chi può chiedere il fondo perduto?

1)  Chi può chiedere il fondo perduto?

I liberi professionisti che abbiano:

a) domicilio fiscale o sede operativa in una zona rossa (se quindi ho il domicilio fiscale in zona arancione e lo studio in zona rossa per cui non posso lavorare, posso chiederlo? Sembra di si)

b) come attività prevalente quella prevista dai codici ateco riportati nell’Allegato 2 del Decreto  Legge 9 novembre 2020, n. 149*.

                                             Cosa significa “attività prevalente? ERRATA CORRIGE
Nella comunicazione del 23.11 davamo una interpretazione “di buon senso” ma errata!
Riportavamo:
”Secondo noi si tratta dell’attività che procura il maggior reddito nell’anno.
(es. se ho un altro lavoro o una pensione che mi produce un reddito annuale di 10.000 € (anno 2019) e ho fatturato come professionista 15.000 € (anno 2019) la libera professione è l’attività prevalente.
                                                           SBAGLIATO! Rettifichiamo
(e ci scusiamo ma la prima interpretazione sembrava, a buon senso, quella)
 
In realtà l’attività prevalente è quella che risulta come tale nella registrazione della nostra Partita Iva. Come faccio a conoscerla?
1) Puoi chiedere al tuo commercialista
                             Oppure
2) Verificalo entrando nel tuo cassetto fiscale con la procedura mostrata in questo filmato.
 
 
         Vedi il filmato per verificare l’attività prevalente
 
 
Se il codice Ateco della mia “attività prevalente” è riportata negli elenchi riportati nell’allegato 1 e nell’allegato 2 posso chiedere il fondo perduto.
Riportiamo i Codici ammessi al fondo perduto più importanti per noi:
* In particolare il codice in cui sono compresi la maggioranza degli operatori/consulenti dbn/olistici

    96.09.09 (Altre attività di servizi per la persona nca)  definita

Altri codici citati sono:
85.52.09 – Altra formazione culturale        200,00%  del contributo previsto a maggio
Codici per le associazioni:
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali ecc.  200% del contributo previsto a maggio
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca                       200,00% del contributo previsto a maggio
855201- Corsi di danza                                                                         100,00% del contributo previsto a maggio
 

2) Quali sono le condizioni ?

a) Partita iva attiva al 25 ottobre 2020

b) Redditi aprile 2020 inferiori a 2/3dei redditi aprile 2019 (vedi nota sotto*)

Importante: Non ci sono più i vincoli posti per i bonus di 600 € di marzo e aprile (no lavoro dipendente, pensione ecc.)
Posso chiedere il fondo perduto anche se sono lavoratore dipendente o pensionato e se ho invalidità, disoccupazione, reddito di cittadinanza o altri redditi?   Sì

3) Quanto ci danno?

Il 200% del contributo previsto per maggio (quindi 2.000 €)

4) Quando posso chiederlo?  Da subito fino al 15 gennaio 2021. Non è necessaria la richiesta per quanti abbiano già ricevuto il “fondo perduto” del maggio 2020, ma non è il ns. caso perché i professionisti dbn hanno ricevuto i bonus anche in maggio, non il “fondo perduto”)

5) Come si chiedono?                      Vedi il filmato

e segui passo passo le operazioni descritte.

(prepara codice fiscale, Iban del CC intestato a te, Pin e pw (o spid) per entrare nella tua area riservata dell’Agenzia delle Entrate, le somme fatturate nell’aprile 2019 e nell’aprile 2020 ).

Puoi fare tutto in 5 minuti

Terminata la procedura sarà rilasciata una prima ricevuta di “presa in carico” (o di scarto);
fatti i debiti controlli sarà rilasciata una seconda ricevuta di “accoglimento dell’istanza” (o di scarto motivato);
prima dell’erogazione del “fondo perduto” sarà comunque possibile inoltrare una istanza di rinuncia.

tutto chiaro? buon lavoro!

*Nota relativa al confronto tra i redditi 2019 e 2020.
Nella operatività non si capisce come possa l’Agenzia delle Entrate fare controlli sulla reale diminuzione dei redditi aprile 2019 – aprile 2020.
Il riferimento nelle istruzioni per la presentazione della domanda di “fondo perduto rinvia al QUADRO LM dell’Unico (righe da LM23 a LM27 col.3) che però riportano i ricavi annuali da cui non sono scorporabili i mesi di aprile 2019 e 2020.
Per cui riteniamo che in questo momento l’AdE non sia in grado di fare verifiche puntuali su questo requisito tanto più se il totale del 2020 (stimato perché non siamo ancora la 31.12.2020) risulta inferiore ai 2/3 dell’importo riportato in LM23 del Unico redditi 2019). ma…

Occhio alle sanzioni

Non dimenticate però che per chi venisse colto in fallo sono previste sia sanzioni pecuniarie (soggetto a sanzione amministrativa pari al 30%, cioè dovrete restituire la somma percepita maggiorata del 30% + gli interessi, salvo sconti per versamenti immediati) che eventuali sanzioni penali (qualora si ravvisasse una indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) la reclusione da sei mesi a tre anni

 

Possiamo rinviare il versamento del 30 novembre ?

Per quanto riguarda la possibilità di:
– rinviare i versamenti degli acconti previsti per il 30 novembre (acconti tasse e acconti Inps)
– ricalcolare gli acconti sulla base del ridimensionamento del fatturato 2020,
 
Ferma restando la mini proroga per tutti al 10 dicembre già segnalata
è concesso un rinvio al 30 aprile 2021 in presenza di specifici requisiti, ovvero:

a)  In tutta Italia: solo per le partite IVA, anche forfettarie, che hanno subito una riduzione di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in qualsiasi regione

b)  Solo nelle zone rosse: per imprese, professionisti e artisti operanti nei settori economici individuati negli allegati 1 e 2al Decreto Ristori bis, con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse (vecchie e nuove) a prescinderedalla dimensione o dal calo del fatturato,

 

Per le tasse è così. Per i versamenti Inps la situazione è più ingarbugliata:

Sulla base del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241: Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni

che all’articolo 18 comma 4 dispone

4. I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi

Quindi sembrerebbe che anche l’acconto per contributi a percentuale INPS sia da ritenersi oggetto della proroga

Ma circolano e si leggono pareri contrastanti per cui:
 
Se non si tratta di cifre “pesanti” e non siete con l’acqua alla gola vi consigliamo di fare il versamento nei termini perché il ricalcolo e la nuova preparazione degli F24 avrà comunque un costo che, in caso di cifre piccole, potrebbe rendere non conveniente l’operazione (chiedete al vs. commercialista); e comunque sono somme che recupererete sugli F24 del prossimo anno.

 

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