esonero Inps fino a 3.000€… ti spetta?

Se hai fatturato con P.Iva nell’anno 2020  

Se devi versare gli acconti Inps per i redditi 2021….

Hai la possibilità di usufruire di un esonero fino a 3.000€ dai versamenti di settembre/novembre dell’INPS 

(cifra che però potrebbe diminuire nel caso le richieste fossero superiori alla somma di 1,5 Mld messa a disposizione dal decreto).

Ve lo avevamo già annunciato nel comunicazione del 30.03

Esaminiamo la Circolare n. 124 Inps del 06/08/2021 
OGGETTO: Esonero parziale dei contributi previdenziali previsto dall’articolo 1, commi da 20 a 22-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

x) Ecco le condizioni per accedere all’esonero dai contributi Inps di 3.000 €: puoi fare la domanda e detrarre da subito la somma se:

a) Sei iscritto alla Gestione Separata dell’Inps (quindi hai la p.iva forfetaria) con posizione attiva al 31 dicembre 2020.

b) Hai subito un calo del fatturato 2020(rispetto al 2019) non inferiore al 33%(attenti non basta il 30% richiesto per i Sostegni ma il 33%).  Questo calcolo non è necessario se hai aperto la p.iva nel 2020; nel caso puoi fare la domanda anche senza il calo del 33%.

c)  Hai percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito derivante dall’attività non superiore a 50.000 euro.

d)  Risulti in possesso del requisito della regolarità contributiva verificato attraverso il Documento unico di regolarità contributiva (DURC); puoi ottenerlo entrando nel sito Inps con le credenziali o lo SPID

e)  Non sei lavoratore dipendente o pensionato (per l’assegno ordinario di invalidità vedi sotto)

Ripetiamo! se hai aperto la p.iva nel 2020 hai diritto al contributo anche senza il calo di fatturato del 33% (ovvio, non potendo fare in confronto con il 2019)

Sono esclusi i soggetti che abbiano avviato l’attività dal 1° gennaio 2021(ovvio, non avendo anticipazioni Inps da versare)

 

Altri particolari:

1)  L’esonero è compatibile con l’assegno ordinario di invalidità, nonché con le rendite, dirette e indirette, erogate dall’INAIL e con gli assegni e le pensioni sociali

2)  L’ammontare dell’esonero potrà essere riparametrato e applicato su base mensile per ciascun professionista in caso di periodi di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica. In pratica se avete avuto uno stipendio o una pensione per X mesi su 12 la cifra dei 3.000 € sarà ridotta in proporzione.

3)  L’esonero riguarda solo i contributi complessivi dovuti in acconto per l’anno 2021 e calcolati con aliquota pari al 25,98% (ex 25,72%)

Ripetiamo: si possono non versare gli acconti Inps per il 2021; non le tasse e non i saldi Inps per il 2020.

 

COME FUNZIONA e cosa fare?

Sembra complicato ed in effetti lo è perché date dei versamenti si intersecano con la data della domanda da presentare e delle risposte dell’Inps. Ma manteniamo la calma…
Andiamo in ordine:

a) Fate il conto utilizzando il foglio excel del movimento o chiedete al commercialista quanto dovete pagare all’Inps come acconto Inps sui redditi 2021. Per chi ha già ricevuto il modello F24 fate riferimento a quello (per chi ha rateizzato l’importo deve ovviamente sommare gli F24 ricevuti)

b) Se gli acconti da versare sono meno di 3.000 € non dovrete versare nulla; ovviamente se rientrate nelle 5 condizioni elencate al punto X (vedi sopra)

 

Cosa dovete fare in ordine cronologico:

1)   Verificare i 5 requisiti sopra elencati in X); se sono tutti soddisfatti potete continuare con il punto 2

2)   Non versare la quota del modello F24 sezione Inps con competenza 2021 prevista entro il 15.09.2021. Se avete già versato il 1° acconto (a giugno o luglio) potrete richiederlo a rimborso (entro il 31.12.2021 – ancora non ci sono precise indicazioni su come fare, vi teniamo aggiornati-)

3)   Fate la domanda all’Inps entro il 30 settembre 2021 (siamo in attesa del modello sul sito Inps)

4)   L’Inps farà i suoi conti e vi comunicherà la somma che potete non pagare; parte l’avrete già detratta con l’F24 non versato entro il 15 settembre, il resto lo potrete detrarre dall’F24 di novembre (sempre per quel che riguarda solo la quota Inps)

5)   Se la quota non pagata a settembre è superiore alla somma che l’Inps vi comunicherà come esonero che vi spetta (in altre parole se avete non pagato una somma superiore all’esonero a cui avete diritto), versate la differenza entro 30 giorni e non vi sarà applicata nessuna sanzione o interesse.

6)   Se invece non avevate diritto all’esonero e l’Inps respinge la vostra domanda, dovrete pagare i versamenti Inps dovuti con interessi e sanzioni.

 

Per capire meglio facciamo qualche esempio concreto con cifre fittizie:

a)   Dai conteggi risulta che devo pagare come acconti Inps sui redditi 2021 la somma di 2.800 € (1.400 al 15 settembree 1.400 a novembre). Non verso né la prima somma al 15 settembre, né la seconda rata a novembre. Prima ancora di fare la domanda all’Inps.
b)   Entro il 30 settembre inoltro la domanda per accedere all’esonero Inps.
c)   L’Inps mi fa i conteggi e mi riconosce l’esonero fino a 3.000 €. Sono a posto avendo non pagato in tutto 2.800 €, cioè meno dei 3.000 € a cui ho diritto.
Ipotesi 2: idem a) e b) ma c) l’Inps mi riconosce solo 2.500 € (per eccesso di domande o per mesi di lavoro dipendente ecc.).
d)   Ho già non versato i 1.400 € di settembre; a novembre non pago solo 1.100€ e verserò 300 € (la differenza tra i 2.800 € dovuti in totale e i 2.500 € di esonero riconosciuti dall’Inps). Se ho già non pagato i 2.800 € prima di ricevere il conteggio dell’Inps (dovrebbe arrivare in ottobre ma non si sa mai), verso i 300 € entro 30 giorni senza alcuna sanzione o interesse.
Un altro esempio:
a)   Dai conteggi risulta che devo pagare come acconti Inps 4.200 € (metà a settembre e metà a novembre). Quindi non verso i 2.100 dovuti entro il 15 settembre e i 900 € che mi rimangono li tolgo dal versamento di novembre versando solo 1.200 €. Idem per il resto ai punti b) e c).

Quando e come posso fare la domanda?

Entro il 30 settembre; ma non sono ancora disponibili le procedure sul sito dell’Inps

 

 

Altre informazioni dalla circolare Inps
La presentazione della domanda di esonero avverrà attraverso distinti modelli che verranno resi disponibili per ogni Gestione INPS. La pubblicazione dei predetti modelli verrà resa nota con apposito messaggio. La presentazione delle domande deve avvenire a pena di decadenza entro il giorno 30 settembre 2021
La domanda deve essere presentata utilizzando i consueti canali telematici messi a
disposizione per i cittadini e per gli Intermediari nel sito internet dell’INPS, accedendo nel proprio Cassetto previdenziale.
Pertanto, per la presentazione della domanda dovranno essere utilizzati i seguenti percorsi:
Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: Cassetto Previdenziale Liberi
Professionisti > Domande Telematiche > Esonero contributivo L. 178/2020
L’Istituto comunicherà l’importo complessivamente spettante a ogni richiedente, tenendo conto
dei soggetti attivi, dei mesi di attività e della contribuzione potenzialmente esonerabile in
considerazione delle domande ricevute entro la data del 30 settembre 2021. Nel caso in cui
l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti
al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo
dell’esonero, il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro il
termine di 30 giorni dalla comunicazione stessa. In tal caso, non saranno dovuti sanzioni civili
e interessi.
 
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